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Dettaglio procedura

Questa funzionalità permette di visualizzare i dati della procedura selezionata, compresi i documenti relativi al bando, ovvero ai documenti che sono richiesti ai concorrenti. Premendo il pulsante "Lotti" si accede alle informazioni di dettaglio dei lotti facenti parte della procedura.
CONTENUTO AGGIORNATO AL 16/07/2024

Sezione Stazione appaltante

Comune di Genova
Imbesi Angela

Sezione Dati generali

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' STRADALE MEDIANTE PULITURA E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI, INTERVENTI ESEGUITI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA, AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 5, CODICE CONTRATTI. - CIG : A02A2D4395
Servizi
Procedura aperta
Offerta economicamente più vantaggiosa
1.000.000,00 €
1.000.000,00 €
17/11/2023
18/12/2023 entro le 12:00
08/12/2023
12/12/2023
G01810
Conclusa - Aggiudicata

Sezione Documentazione richiesta ai concorrenti

Busta amministrativa
Busta tecnica

Sezione Comunicazioni della stazione appaltante

  • Pubblicato il 18/12/2023
    AVVISO PRIMA SEDUTA PUBBLICA ore 14 di oggi - Si informa che la seduta si svolgerà in videoconferenza tramite l'applicazione Microsoft Teams: ID riunione: 323 006 456 457, Pass Code: zh9Nw9.
  • Pubblicato il 12/12/2023
    R: Istanza di chiarimento e annullamento in autotutela della procedura di gara - DOMANDA: si richiede un chiarimento sulla stima del valore della concessione in oggetto, che la S.A. ha determinato, sulla base della sinistrosità pregressa degli ultimi 11 mesi di affidamento alla società S&A spa, in 200.000 annuali, per complessivi 1 000.000 nel quinquennio a venire. Su questi dati è stato costruito il prospetto economico finanziario, di cui all'art. 10 del Bando di gara, ove vengono scomputati tutti i costi ed il margine operativo. Tuttavia, a nostro avviso, il valore della concessione è ampiamente sottostimato e giurisprudenza costante ha più volte confermato l'obbligo di corretta e trasparente stima del fatturato connesso alla gestione del servizio dato in concessione, allo scopo di permettere alle imprese, di verificare i criteri oggettivi utilizzati dalla S.A. per la sua commisurazione e di effettuare una valutazione concreta reale e attualizzata per la remunerazione dell'investimento. Se si considera che da fonte ISTAT, a Genova si sono registrati 4.850 incidenti stradali nel 2022, anche a voler ipotizzare un recupero medio ad intervento, dalle Compagnie Assicuratrici, di 500, il valore annuale della concessione si aggirerebbe intorno ai 2.450.000, oltre 10 volte quello stimato dalla S.A. La questione non è di poco conto. E evidente quante e quali siano le ripercussioni sia a livello di normativa applicabile, in quanto si varcherebbe la soglia di rilevanza Europea di 5.382.000 di cui all'art. 14 c. 1 lett. a) del D.lgs 36/2023 e sia per quanto attiene anche alla redazione del P.E.F., su cui saranno impegnate le candidate, di cui sarà anche valutata l'idoneità ed adeguatezza della proposta. Sarebbe impossibile predisporre una struttura di CLO, mezzi e personale e proporre un'offerta idonea a soddisfare le esigenze dell'Ente committente, se la candidata dovesse far rientrare la previsione dei propri costi in quelli contenuti nel PEF riportato nella lex specialis. Restiamo pertanto in attesa di ricevere chiarimenti in merito e a richiedere l'annullamento in autotutela della procedura in vista di un suo riordino e riformulazione entro parametri consoni. -RISPOSTA: Il dato di cui alle statistiche ISTAT, Anno 2022, è relativo agli incidenti registrati nella Provincia di Genova nel 2022 (n. 4850) e non nel solo territorio Comunale. Tale dato, riportato in valore assoluto, indica il totale degli incidenti senza specificare quanti comportino attività di ripristino e/o quali siano stati rimborsati dalle compagnie assicuratrici. Nel calcolare un recupero medio dell'intervento dalle Assicurazioni, la Vs ipotesi non tiene conto: - del corretto numero di incidenti stradali che consentano il rimborso dalle compagnie assicuratrici; - del fatto che, come previsto dall'art.11 del Capitolato Speciale d'appalto, all'operatore economico viene affidata solo parte dell'attività di ripristino per il completamento della quale interviene una società in house del Comune di Genova. Il valore della concessione è stato calcolato sull'introito medio degli interventi effettuati, analoghi a quanto richiesto dal Capitolato, da società partecipata nell'anno 2022 e, successivamente, dall'attuale gestore. Si fa riferimento, per il calcolo del valore, ai soli sinistri rimborsati dalle compagnie assicuratrici. Per quanto sopra, la stima da Voi eseguita non risulta corretta e quindi si conferma la corretta quantificazione del valore dell'affidamento. Il RUP Arch. Angela IMBESI
  • Pubblicato il 28/11/2023
    R: CORTESE RICHIESTA DI CHIARIMENTI - DOMANDA 1: Iscrizione alla white list Art. 7.1 lett. G) del Disciplinare di Gara - Al punto 7.1 del Disciplinare di gara, attinente ai Requisiti di Idoneità Professionale, viene previsto, alla lett. g) il possesso dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list). In riferimento a siffatto requisito, si chiede di voler confermare che, in aderenza ed ossequio a quanto previsto dalla circolare del 23 marzo 2016 del Ministero dell'Interno, ai fini del possesso del requisito richiesto sia sufficiente la regolare richiesta d'iscrizione presentata in un momento antecedente alla pubblicazione del bando di gara. Tale previsione, infatti, come definito dalla medesima Circolare sopra richiamata, discende direttamente dall'esigenza di evitare che la mancata conclusione della procedura per ragioni estranee all'Azienda richiedente, possa provocare pregiudizio patrimoniale all'impresa, per causa non imputabile a questa. -RISPOSTA: Si conferma quanto indicato. DOMANDA 2: Certificazioni ambientali Art. 13 del Disciplinare - Il Disciplinare, all'art. 13 pag. 25 pp. 5 e 6 nonché ai criteri valutativi n. 5 e 6, nel mettere a punteggio il possesso delle certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 e 45001 richiama, tra parentesi, l'Ente di accreditamento italiano ACCREDIA. In base al regolamento europeo CE n. 765/2008, le certificazioni rilasciate da enti certificatori accreditati da Enti di accreditamento di Paesi esteri firmatari di accordi di mutuo riconoscimento (MLA), EA (European Cooperation for Accreditation) e IAF (International Accreditation Forum), sono da ritenersi equipollenti. A conferma, si richiama quanto stabilito dal Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 5513/2021, secondo la quale se una certificazione sia stata ottenuta da un soggetto che opera in un paese con il quale esistono rapporti di reciproco riconoscimento, questa è pienamente valida. Conseguentemente, si chiede di voler confermare che al fine di poter ottenere il massimo punteggio ottenibile in corrispondenza dei critt. valutativi nn. 5 e 6: 1) il riferimento ad Accredia è da considerarsi non vincolante; 2) sono considerate equipollenti le certificazioni rilasciate da organismi di certificazione accreditati da parte di un ente unico nazionale di accreditamento che abbia sottoscritto accordi di mutuo riconoscimento (MLA), EA (European Cooperation for Accreditation) e IAF (International Accreditation Forum). -RISPOSTA: Si conferma quanto indicato al punto 2). DOMANDA 3: Criterio di valutazione 2.1 Numero di strutture operative locali oltre a quelle previste dall'art. 9 del Capitolato In relazione al criterio (quantitativo) 2.1, in base al quale viene valorizzato il numero di Strutture Operative Locali aggiuntive rispetto al CLO, con sede sul comune di Genova, di default richiesto come requisito minimo dall'art. 9 del Capitolato Speciale, si desidera chiedere la precisazione di seguito riportata. Nello specifico, partendo dal metodo di attribuzione del punteggio ivi previsto (Max punti 5: 1 ulteriore struttura= punti 2; 2 ulteriori strutture = ulteriori punti 2; Oltre 2 strutture = ulteriore punti 1), si chiede di voler confermare che il punteggio massimo di 5 punti verrà attribuito a seguito dell'offerta di 3 (o più) Strutture Operative Locali ulteriori rispetto al requisito di 1 CLO previsto dal Capitolato Speciale. -RISPOSTA: Si conferma quanto indicato. DOMANDA 4: Criterio di valutazione 3.2 Mezzi per l'esecuzione del servizio Euro 5/Euro 6 Analogamente a quanto sopra esposto, con riferimento al criterio 3.2 Messa a disposizione di mezzi, per l'esecuzione del servizio, tipo Euro 5 o Euro 6 rispetto al quale si prevede Max punti 5: 1 mezzo Euro 5 6 = punti 2; 2 mezzi Euro 5-6 = ulteriori punti 2; Oltre 2 mezzi Euro 5-6 = ulteriore punto 1 si chiede di voler confermare che il punteggio massimo di 5 punti verrà attribuito agli operatori che offriranno 3 (o più mezzi) in Euro 5/Euro 6. -RISPOSTA: Si conferma quanto indicato. DOMANDA 5: Criterio di valutazione 3.6 Siti per il deposito temporanei dei rifiuti - Relativamente al criterio 3.6 Individuazione dei siti che saranno utilizzati per il deposito temporaneo dei rifiuti raccolti nel raggio di 30 km dal centro rispetto alla quale si prevede che verranno attribuiti per un ulteriore sito 2 punti, per due ulteriori siti 2 punti, oltre due siti un ulteriore punto si voglia cortesemente confermare che il punteggio massimo di 5 punti verrà attribuito a fronte di un'offerta di 3 (o più) siti utilizzati per il deposito temporaneo dei rifiuti nel raggio di 30 km. -RISPOSTA: Si conferma quanto indicato. DOMANDA 6: Criterio di valutazione 3.7 Numero di mezzi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 8 del Capitolato In relazione al criterio valutativo 3.7 Mezzi aggiuntivi rispetto a quanto previsto allart.8 del capitolato speciale d'appalto, max punti 6, 1 punto per ogni mezzo si chiede se, in tale sede, potranno computarsi nei min. 6 mezzi da offrire ai fini dell'ottenimento del massimo punteggio anche i mezzi offerti in corrispondenza dei critt. valutativi 3.1 e 3.2. -RISPOSTA: Si conferma quanto indicato. DOMANDA 7: Garanzia provvisoria - Alle pagg. 18, 19, 32 e 33 del Disciplinare si fa generico richiamo ad una garanzia provvisoria che, tuttavia, non è espressamente richiesta tra i documenti di cui deve constare la documentazione amministrativa richiesta ai fini della corretta partecipazione alla gara. Si chiede, perciò, di confermare che, effettivamente, in piena aderenza a quanto tra l'altro diffusamente previsto nel nuovo Codice degli Appalti, la garanzia de qua non sia dovuta e che i rimandi ad essa contenuti nella lex specialis, siano meri refusi da non doversi considerare. -RISPOSTA: Si conferma quanto indicato. DOMANDA 8: Relazione ulteriore - Pag. 30 del Disciplinare - A pagina 30 del Disciplinare di Gara, nell'ambito dell'esplicazione del metodo di calcolo dei punteggi dei concorrenti, si prevede quanto segue Lo stesso dovrà essere accompagnato anche da una relazione esplicativa di max 10 pagine dattiloscritte (formato A4, carattere di dimensione non inferiore a 12), nella quale dovranno essere riportati e descritti tutti gli elementi possibili compreso il dettaglio delle tariffe. Orbene, non essendo chiaro il riferimento alla richiamata relazione di accompagnamento, né tantomeno trovandosi traccia ulteriore, nella lex specialis, delle succitate tariffe, si chiede cortesemente di voler confermare che tali rimandi costituiscano meri refusi da non doversi considerare e che pertanto non è necessario produrre tale relazione esplicativa. -RISPOSTA: Si prenda visione della rettifica di cui alla Determina Dirigenziale n. 2023-329.0.0.-33 del 28/11/2023, pubblicata in Altri Atti e Documenti. Il Disciplinare rettificato è pubblicato nella Documentazione di gara. Il RUP: Arch. A. Imbesi
  • Pubblicato il 28/11/2023
    R: CHIARIMENTI nr 1 e 2 - DOMANDA 1: Si richiede di rivedere l'obbligo relativamente alla categoria 1 in quanto assolutamente incoerente con l'oggetto di gara in quanto essa è necessaria per l'esecuzione delle attività di spazzamento urbano, infatti tale categoria è obbligatoria per le imprese e gli enti che svolgono le seguenti attività: raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati; spazzamento meccanizzato; gestione di centri di raccolta. E' noto che i rifiuti prodotti da incidente stradale non sono assimilati ai rifiuti urbani tanto e vero che vengono assimilati ai rifiuti da manutenzione e gestiti in conformità con l'art 230 del testo unico come anche da voi richiesto in conto proprio utilizzando le categorie ambientali 2 bis e 5 (per i rifiuti pericolosi). Tale richiesta rappresenta una anomalia nei bandi aventi ad oggetto attività manutentive infatti in tutti i bandi avente eguale oggetto la categoria 1 non viene richiesta in quanto non utilizzabile in questo tipo di attività. -RISPOSTA: Tale requisito è stato eliminato con rettifica approvata con Determina Dirigenziale n. 2023-329.0.0.-33 del 28/11/2023, pubblicata in Altri Atti e Documenti. Il Disciplinare rettificato è pubblicato nella Documentazione di gara. -DOMANDA 2: Fra i criteri di valutazione vengono assegnati due punti per il possesso della asseverazione di conformità Asse. Co. Si chiede conferma che la Certificazione SA8000 possa essere considerata sostitutiva dell'Asse. Co. -RISPOSTA: Non si conferma. Il punteggio verrà attribuito esclusivamente in presenza di certificazione Asse.co in corso di Validità come da Protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune di Genova e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in data 26/02/2019. Il RUP: Arch. A. Imbesi

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