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Dettaglio procedura

Questa funzionalità permette di visualizzare i dati della procedura selezionata, compresi i documenti relativi al bando, ovvero ai documenti che sono richiesti ai concorrenti. Premendo il pulsante "Lotti" si accede alle informazioni di dettaglio dei lotti facenti parte della procedura.
CONTENUTO AGGIORNATO AL 13/12/2022

Sezione Stazione appaltante

Comune di Genova
Varrucciu Massimiliano

Sezione Dati generali

PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UNA ENERGY SERVICES COMPANY (ESCO), CUI AFFIDARE UNA CONCESSIONE DI SERVIZI MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI PRESTAZIONE ENERGETICA, RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ENERGETICA, IN REGIME DI PRESTAZIONE ENERGETICA GARANTITA DI EDIFICI PUBBLICI SITI NEL COMUNE DI GENOVA - CIG : 89538452A4 - CUP : B31J18000210001
Servizi
Procedura aperta
Offerta economicamente più vantaggiosa
3.207.470,19 €
3.207.470,19 €
26/11/2021
25/03/2022 entro le 12:00

Sottosezione Scadenze precedenti alla rettifica

Data scadenza Ora scadenza Data e ora operazione rettifica
24/01/2022 12:00 05/01/2022 08:24:54
15/03/2022
19/03/2022
G00696
Conclusa - Aggiudicata

Sezione Documentazione richiesta ai concorrenti

Busta amministrativa
Busta tecnica
  • RELAZIONE TECNICA

Sezione Comunicazioni della stazione appaltante

  • Pubblicato il 25/05/2022
    RINVIO II SEDUTA A DATA DA DESTINARSI - Con la presente si comunica che la II seduta, originariamente fissata per il giorno 26/05/2022, ore 9:45, viene differita a data da destinarsi. Seguirà comunicazione con indicazione della nuova data.
  • Pubblicato il 25/03/2022
    I SEDUTA PUBBLICA 28/03/2022, ORE 10:00 - Si informa chi intendesse partecipare che, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, la seduta si svolgerà in videoconferenza tramite l'applicazione TeamLink: https://m.teamlink.co/8071963492 A fini organizzativi si richiede di comunicare entro lo stesso lunedì 28 marzo p.v., ore 09:00 tramite il Portale ovvero via pec all'indirizzo acquisticomge@postecert.it, nominativi e numeri telefonici delle persone che assisteranno alla seduta, allegando altresì i relativi documenti di identità e le eventuali deleghe.
  • Pubblicato il 16/03/2022
    R: Richiesta informazione - DOMANDA: Il documento di gara Allegato D_Determinazione Risparmi e Canone riporta al capitolo 1, Principi di base della PARTE 1 - PREMESSA GENERALE, la seguente affermazione: Le variazioni dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica e dell'energia termica non determineranno variazioni del Canone. E prosegue con: I Prezzi di riferimento indicati sono validi per l'intero periodo contrattuale e costituiscono un parametro di riferimento per la determinazione dei risparmi e dei consumi energetici. Successivamente, al capitolo 1.1 Determinazione del canone complessivo della PARTE 2 - DETERMINAZIONE CANONE, in riferimento al valore del Canone Complessivo CA, si afferma: Tale valore sarà aggiornato annualmente a decorrere dalla Data di Avvio dei Servizi Energetici, come definita all'art. 1 del Contratto, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Fermo resto quanto sopra, il primo aggiornamento ISTAT del Canone avverrà tenendo conto della variazione dell'indice ISTAT intercorso tra la data della sottoscrizione del Contratto e la Data di Avvio dei Servizi Energetici. Alla luce di quanto sopra si chiede di confermare che la remunerazione del Canone complessivo, composto dalla somma di una componente energetica legata a risparmi e di una componente manutentiva, sia revisionato solamente ed esclusivamente secondo l'indice ISTAT FOI. Tale modalità penalizzerebbe il Concessionario alla luce dell'incremento dei prezzi delle materie prime che la situazione attuale dei mercati sta registrando. Tale modalità di revisione farebbe subire al Fornitore l'aumento dei propri costi legati all'acquisto delle materie prime (investimenti), senza alcun beneficio compensativo dell'incremento della tariffa energetica (/kWh primaria) che sarebbe ad esclusivo godimento dell'Amministrazione. In funzione di ciò si chiede di revisionare l'addendo del canone inerente la quota energia in funzione dell'andamento dei prezzi dei vettori energetici al momento della presentazione dell'offerta. - RISPOSTA: Premesso che ai sensi della Concessione in oggetto i vettori energetici non fanno parte del perimetro contrattuale, in quanto restano a carico del Concedente, si conferma che la remunerazione del Canone complessivo CA viene aggiornata secondo l'indice ISTAT FOI. In merito alla richiesta di modifica del criterio con riferimento alla quota "efficienza" del Canone, il principio con cui è costruita la gara è l'invarianza della spesa storica alle condizioni di riferimento al momento della pubblicazione. La fornitura dei vettori energetici rimane in capo all'Amministrazione, che ne subisce di conseguenza le variazioni nel tempo. Il Concessionario riceve un canone basato sul costo "storico" di baseline dell'energia primaria, fisso ed invariabile (al netto dell'aggiornamento ISTAT sopracitato). Fermo quanto sopra, le valutazioni in merito al valore dell'investimento da proporre sono di esclusiva competenza del concorrente. Pertanto, non si rileva la necessità di effettuare alcuna revisione in funzione dell'andamento dei prezzi dei vettori energetici al momento della presentazione dell'offerta. Il RUP Ing. M. Varrucciu
  • Pubblicato il 16/03/2022
    R: CHIARIMENTO ECONOMICO - DOMANDA: da un'analisi della lex specialis si evince che: Art. 1.3: La Gara si compone di un unico lotto, in quanto, da un lato, trattandosi di servizi omogenei da svolgersi sugli Edifici nel Comune di Genova, risulta maggiormente efficiente la gestione dell'affidamento della sua interezza in capo ad un unico soggetto e, dall'altro, solamente l'aggregazione degli Edifici consente il raggiungimento dei volumi di interventi ed investimenti necessari a rendere l'iniziativa sostenibile sul piano economico-finanziario. Art. 12.3 punto b.2) Piano Economico Finanziario (PEF) asseverato ai sensi dell'art. 165 ss. del Codice, da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'Istituto di credito stesso o da una società di revisione ai sensi della legge 1966/1939, che attesti l'equilibrio economico e finanziario della proposta, la coerenza e sostenibilità dell'offerta sotto il profilo dei ricavi attesi e dei relativi flussi di cassa in rapporto ai costi di produzione, gestione e agli oneri finanziari, con indicazione specifica degli ammortamenti previsti in relazione alla durata della gestione. Si precisa che il Piano Economico Finanziario predisposto dai concorrenti dovrà essere coerente e congruente con le tempistiche degli interventi previste nel cronoprogramma. Si precisa, inoltre, che il Piano Economico Finanziario predisposto dai concorrenti dovrà prevedere sia il dato aggregato, sia il dato riferito a ciascun Contratto di Concessione che dovrà essere sottoscritto con (i) il Comune di Genova; (ii) la Fondazione Urban Lab Genoa International School (F.U.L.G.I.S.); (iii) la Fondazione Palazzo Ducale e (iv) la Società Porto Antico di Genova S.p.A., per gli Edifici rispettivamente posseduti e utilizzati. Ponendo a confronto i chiarimenti pubblicati rispettivamente il 20/01/2022 ed il 15/03/2022 si evince una discordanza tra disciplinare ed i quesiti pubblicati. In particolar modo con riferimento al quesito pubblicato in data 15/03/2022, con la presente si chiede di indicare se: 1) dovrà esser presentato in gara n. 1 PEF unico dell'iniziativa ed in equilibrio secondo l'ANAC nel suo complesso, non essendo necessario presentare i PEF per i singoli enti, esplicitando comunque sia il dato aggregato sia quello riferito a ciascun Comune o 2) dovranno esser presentati in gara n. 5 PEF ciascuno autonomamente in equilibrio sulla base delle previsioni ANAC (uno complessivo e 4 riferiti a ciascun Comune). -RISPOSTA: L'elaborato da presentare dovrà contenere: i PEF relativi ai singoli Contratti di Concessione (quindi 4 PEF), che dovranno essere in equilibrio secondo l'ANAC ma non necessitano di essere asseverati ai sensi dell'art. 165 ss. del Codice, e il PEF complessivo dell'iniziativa, che dovrà essere in equilibrio secondo l'ANAC e dovrà essere asseverato ai sensi dell'art. 165 ss. del Codice. In totale, quindi, si richiede di presentare n. 5 PEF, ciascuno in equilibrio secondo l'ANAC, di cui solo il PEF complessivo va asseverato ai sensi dell'art. 165 ss. del Codice. Il RUP Ing. M. Varrucciu
  • Pubblicato il 16/03/2022
    R: Richiesta chiarimenti - DOMANDA: In relazione all'allegato 9 (facsimile dichiarazione sostitutiva del certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia) con la presente si chiede conferma che possa essere utilizzato un modulo avente analogo contenuto (ad es. Modello 3 - informazione antimafia Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi richiesto dalle varie Prefetture esistenti sul territorio nazionale per l'ottenimento dell'iscrizione alla White List). Si chiede inoltre conferma che in luogo della firma digitale, del soggetto dichiarante, possa essere apposta firma olografa e che tale documento possa poi essere scansionato e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico partecipante alla presente procedura di gara. -RISPOSTA: Si conferma. In relazione all'allegato 9, è possibile utilizzare un modulo avente analogo contenuto e in luogo della firma digitale del soggetto dichiarante è possibile apporre firma olografa e, successivamente alla scansione, la firma digitale del Legale Rappresentante dell'Operatore Economico partecipante. Il RUP: Ing. Massimiliano VARRUCCIU
  • Pubblicato il 15/03/2022
    R: RICHIESTA CHIARIMENTI - DOMANDA: In relazione all'Allegato 7_Modello Offerta Tecnica Elementi quantitativi si chiede di chiarire se il valore da inserire nella voce Numero di Edifici con valore del Risparmio Energetico Garantito Percentuale in termini di riduzione della Baseline Energetica Primaria REG% superiore al [20%]. (articolo 12, paragrafo 12.3, a), ii.) del disciplinare di gara) sia un numero, ovvero una quantità, e non il REG%. -RISPOSTA: Si Conferma. Il valore da inserire nella voce Numero di Edifici con valore del Risparmio Energetico Garantito Percentuale in termini di riduzione della Baseline Energetica Primaria REG% superiore al [20%]. (articolo 12, paragrafo 12.3, a), ii.) del disciplinare di gara) è un numero, ovvero una quantità, e non il REG%. Il RUP M.Varrucciu
  • Pubblicato il 15/03/2022
    R: Richiesta chiarimento - DOMANDA: l'oggetto della concessione è un contratto attuativo di concessione di servizi - mediante partenariato pubblico privato - avente ad oggetto i servizi di prestazione energetica, riqualificazione, gestione e manutenzione energetica in regime di prestazione energetica garantita di edifici pubblici siti nel territorio della città metropolitana di Genova; ci confermate che i PEF richiesti nel punto b.2 dell'articolo 12.3 del disciplinare di gara dovranno garantire la sostenibilità finanziaria concordemente a quanto indicato nelle linee guida ANAC? -RISPOSTA: Si conferma che i PEF dovranno garantire la sostenibilità economica della proposta (offerta tecnica ed economica) come previsto dall'art. 12.3 b.2 del Disciplinare di Gara, in linea con quanto stabilito nelle Linee Guida ANAC n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti disposizioni sul "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato". Il RUP M.Varrucciu
  • Pubblicato il 15/03/2022
    R: Richiesta chiarimento - DOMANDA: In rifermento alla Vostra risposta pubblicata in data 13.01.2022 si chiede conferma che è un refuso l'indicazione dei subappaltatori in quanto era stato sospeso l'obbligo di indicare i nominativi (com'era previsto dal comma 6 dell'art.105), fino al 31.12.2023 (decreto sblocca cantieri), dal 01.02.2022 è entrata in vigore il provvedimento di abrogazione del comma sopra citato (Legge 23 dicembre 2021, n. 238 Legge Europea 2019-2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 gennaio 2022). -RISPOSTA: Si conferma: il concorrente che intende eseguire parte dei lavori mediante terzi subappaltatori dovrà dichiarare, in sede di presentazione dell'offerta, solo che dette imprese subappaltatrici sono in possesso di idonea qualificazione. I nominativi degli eventuali subappaltatori, corredati dalle necessarie dichiarazioni ed attestazioni, saranno richieste al momento della stipula del contratto di Concessione, ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare di gara all'art. 7.1 III) lettera m) punto (2): "I suddetti requisiti... dovranno essere posseduti dall'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto". Il RUP M.Varrucciu
  • Pubblicato il 10/03/2022
    R: Richiesta chiarimento - DOMANDA: In riferimento all'Allegato E_Scheda interventi, si chiede di chiarire se tale allegato sia il modello per la scheda di sintesi di cui al Fascicolo 3 richiesta per ciascun edificio dal disciplinare di Gara all'art 12.2 Busta B Offerta Tecnica; in tal caso si chiede inoltre come tale scheda sia da modificare ed integrare con le tipologie di intervento elencate nel medesimo paragrafo del disciplinare di gara. - RISPOSTA: Si conferma: l'Allegato E_Scheda Interventi è il modello da utilizzare per predisporre la scheda di sintesi di cui al Fascicolo 3 menzionato dal disciplinare di Gara all'art 12.2 Busta B Offerta Tecnica della Busta B Offerta tecnica. Fermo restando che la scheda di sintesi di cui al Fasciolo 3 dovrà essere obbligatoriamente contenuta in massimo 1 pagina per ciascun edificio in formato A4, le voci della scheda possono essere opportunamente modificate dal concorrente in funzione delle tipologie di interventi proposti in sede di offerta. Il RUP: Massimiliano VARRUCCIU
  • Pubblicato il 25/02/2022
    R: Richiesta informazione - DOMANDA: Al fine di interpretare correttamente le esigenze di codesta Stazione Appaltante, si chiede cortese conferma che le categorie SOA elencate nelle prime righe di pag. 13 del Disciplinare di gara siano da intendersi quale mera indicazione esemplificativa a cui non è richiesto che l'offerente si attenga obbligatoriamente, potendo infatti il medesimo, nella propria proposta, prevedere liberamente opere e prestazioni per le quali potrebbe risultare necessaria una qualificazione con eventuali categorie di SOA diverse (in più o in meno) rispetto a quelle elencate. -RISPOSTA: Si conferma che le categorie SOA elencate nelle prime righe di pag. 13 del Disciplinare di gara sono indicate a titolo esemplificativo. Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di partecipazione di cui all'Art. 7.1, sezione III, lettera m del Disciplinare di gara è necessario essere in possesso di idonea qualificazione per l'esecuzione di lavori per categorie e classifiche, ai sensi dell'art. 84 del Codice, in relazione alla tipologia e all'importo degli interventi di riqualificazione energetica cui l'aggiudicatario dovrà procedere e, in ogni caso, essere in possesso di idonea qualificazione per categorie e classifiche in relazione alla tipologia e all'importo degli interventi di riqualificazione energetica espressamente indicati dall'impresa concorrente nell'offerta tecnica. Il RUP M.Varrucciu
  • Pubblicato il 23/02/2022
    R: RICHIESTA AUMENTO LIMITI SPAZIO OFFERTA TECNICA - DOMANDA: vista l'indicazione da Disciplinare di gara di caricare una Relazione Tecnica articolata in 11 Fascicoli; -vista l'indicazione da Disciplinare di gara all'Art. 12.2 Non sono ammessi ulteriori allegati e/o documentazione di qualsivoglia tipo oltre quanto richiesto e sotto meglio definito; -vista la struttura del Portale Gare, il quale consente di caricare una Relazione Tecnica con dimensione massima di 15MB; Considerando l'elevata quantità di documentazione richiesta al progetto, 11 Fascicoli per ciascun ente partecipante/per l'intero lotto oggetto della procedura, si richiede di ampliare il suddetto limite di 15 MB portandolo a 170MB. RISPOSTA: Fermo restando il limite massimo di dimensioni dei singoli file pari a 15MB, al fine di consentire un più agevole caricamento della documentazione di gara è stato ampliato il limite di dimensioni della busta (che può comprendere N file) a 300MB. Pertanto, sarà consentito caricare l'Offerta Tecnica suddivisa in più file, ciascuno della predetta dimensione massima, sino al nuovo limite della capienza della busta. (Si rammenta, in ogni caso, il rispetto delle indicazioni relative al numero massimo di pagine della Relazione tecnica nonché quello dei singoli Fascicoli). Il RUP: Ing. M. Varrucciu
  • Pubblicato il 23/02/2022
    R: Quesito su incentivi economici per l'efficientamento - DOMANDA: Si chiede di chiarire se, qualora l'incentivo non fosse riconosciuto per motivi non imputabili all'aggiudicatario (es.: modifiche alla norma, esaurimento fondi, ecc), sarà possibile ridefinire, in maniera commisurata alla sola componente incentivi mancante, alcuni parametri del contratto per mantenerne la sostenibilità RISPOSTA: Ai sensi dell'art. 21, comma 3 dello Schema di Contratto di Concessione si riporta quanto segue: "...Resta inteso che il mancato ottenimento o l'ottenimento in misura minore degli incentivi economici per l'efficientamento richiesti dal Concessionario non sarà motivo di revisione del PEF". In generale, i parametri del pef non sono modificabili per circostanze che rientrano nel rischio operativo in capo al Concessionario ma solo per eventi imputabili al Concedente o per fatti già previsti nel Disciplinare di gara o nello Schema di contratto. Il RUP: M. Varrucciu
  • Pubblicato il 18/02/2022
    R: Richiesta chiarimenti - DOMANDA: Applicando ai dati di consumo di baseline riportati nell'Allegato C - Baseline energetica e Monetaria il pci per il gas naturale indicato a pag. 32 del Capitolato di Gestione - cap.8 Misurazione dei consumi energetici - pari a 9,723 kWh/Smc ed i fattori di conversione dell'energia indicati a pag. 4 dell'Allegato D - Determinazione Risparmi e Canone, Tabella 2 a, il risultato ottenuto non risulta congruente con i valori di Energia Primaria riportati nell'Allegato C - Baseline energetica e Monetaria. Si chiede di specificare il pci del gas naturale ed i fattori di conversione utilizzati per la determinazione della baseline energetica in termini di Energia Primaria. -RISPOSTA: Il valore del pci per il gas naturale da applicare è 9,59 kWh/Sm3. Il valore riportato a pag. 32 del Capitolato di Gestione - cap.8 Misurazione dei consumi energetici - è da considerarsi un refuso testuale. I fattori di conversione utilizzati per la determinazione della baseline energetica in termini di Energia Primaria sono quelli indicati a pag. 4 dell'Allegato D - Determinazione Risparmi e Canone, Tabella 2. Il RUP M.Varrucciu
  • Pubblicato il 18/02/2022
    R: Richiesta chiarimento - DOMANDA: al fine di definire correttamente gli importi degli incentivi richiesti allegato 10 della documentazione di gara, si chiede di fornire le visure catastali o perlomeno le categorie catastali degli edifici oggetto della concessione, con particolare evidenza degli edifici registrati come B/5 scuole e laboratori scientifici. -RISPOSTA: Ai fini della compilazione dell'Allegato 10 la categoria catastale a cui fare riferimento è quella relativa all'attuale destinazione d'uso del singolo edificio, pertanto per gli edifici scolastici la categoria di riferimento è la B/5. N.B.: si tenga presente che, in alcuni casi, le Diagnosi Energetiche fornite tra la documentazione di gara non si riferiscono ad un singolo edificio ma ricomprendono un complesso patrimoniale formato da più di un immobile, con relativo indirizzo e destinazione d'uso. Sarà cura del Comune di Genova fornire all'aggiudicatario, una volta conclusa la presente procedura di gara, la necessaria documentazione catastale verificata nella consistenza. Il RUP M.Varrucciu
  • Pubblicato il 20/01/2022
    R: CHIARIMENTO ECONOMICO - DOMANDA: si chiede se dovrà essere asseverato il solo PEF complessivo comprendente il dato aggregato o anche i PEF dei singoli contratti di concessione che verranno stipulati con il Comune di Genova, la FULGIS, la Fondazione Palazzo Ducale, e la Società Porto Antico. -RISPOSTA: E' sufficiente che sia asseverato il solo PEF complessivo comprendente il dato aggregato. Il RUP M.Varrucciu
  • Pubblicato il 13/01/2022
    R: Richiesta chiarimento - DOMANDA: in riferimento al punto J, dell'allegato 3 - modello dichiarazione possesso requisiti: "j) che intende eseguire i lavori ricompresi nella concessione con la propria organizzazione di impresa ed è in possesso di idonea qualificazione per le seguenti categorie e classifiche coerenti con la tipologia e l'importo degli interventi di riqualificazione energetica indicati nell'offerta tecnica [A cura del concorrente: inserire tabella con categorie e classifiche] ovvero che non intende eseguire gli interventi ricompresi nella concessione con la propria organizzazione di impresa". Si chiede di specificare se è possibile l'esecuzione di una parte dei lavori ricompresi in una certa categoria SOA nella concessione con la propria organizzazione di impresa mentre altre categorie eseguirle in subappalto ed, in tal caso, come effettuare la dichiarazione, essendo tale eventualità non prevista nel modello. -RISPOSTA: E' possibile l'esecuzione di una parte dei lavori da parte del concorrente con la propria organizzazione di impresa, ove in possesso di idonea qualificazione per l'esecuzione dei lavori per categorie e classifiche in relazione alla tipologia e all'importo degli interventi oggetto di affidamento, e una parte dei lavori mediante terzi subappaltatori che siano altresì in possesso di idonea qualificazione. In tale ultimo caso, il concorrente deve indicare in sede di presentazione dell'offerta il nominativo e le qualificazioni dei terzi subappaltatori, presentando una dichiarazione analoga a quella contenuta al punto j), dell'Allegato 3 - Modello dichiarazione possesso requisiti (che è in possesso di idonea qualificazione per le seguenti categorie e classifiche coerenti con la tipologia e l'importo degli interventi di riqualificazione energetica indicati nell'offerta tecnica [inserire tabella con categorie e classifiche]) unitamente all'attestazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, a firma del soggetto subappaltatore. Il RUP Ing.M.Varrucciu
  • Pubblicato il 05/01/2022
    AVVISO DI PROROGA TERMINI
  • Pubblicato il 23/12/2021
    AVVISO CALENDARIO SOPRALLUOGHI - Si comunica che è pubblicato nella Documentazione di gara il Calendario Sopralluoghi per la presente procedura.
  • Pubblicato il 22/12/2021
    R: Richiesta chiarimenti - DOMANDA 1: si chiede di specificare la dimensione massima dei singoli file e la dimensione massima della documentazione di offerta (data dalla somma delle dimensioni dei file che la compongono) da caricare su portale al fine di predisporre la documentazione del formato e dimensioni adeguate al fine del corretto caricamento e sottomissione dell'offerta, in particolare per quanto riguarda la Relazione tecnica da inserire nella busta B. -RISPOSTA: la piattaforma telematica consente il caricamento di file delle seguenti dimensioni massime: la dimensione massima di ciascun allegato è fissata in 15MB e la dimensione massima complessiva della busta in 102MB. Al fine di restare nei limiti imposti dalla piattaforma, si suggerisce di ridurre la risoluzione dei PDF e zippare il più possibile i documenti. -DOMANDA 2: in merito all'offerta tecnica si chiede di specificare se gli allegati a corredo dei fascicoli indicati possano essere inseriti come file separati o se debbano essere integrati all'interno della Relazione Tecnica. -RISPOSTA: Gli allegati a corredo dei fascicoli possano essere inseriti sia all'interno che all'esterno della relativa relazione, a scelta del concorrente. E' comunque necessario che vengano inseriti all'interno della Busta B. -DOMANDA 3: Nello schema del Contratto di Concessione art.10.10 è indicato che il termine per l'ultimazione degli interventi è di 12 mesi dalla data di presa in consegna. Considerato che tutti gli altri documenti riportano un arco temporale di 18 mesi si chiede di confermare che il termine per l'ultimazione degli interventi è di 18 mesi dalla data di presa in consegna. -RISPOSTA: Si conferma che il termine per l'ultimazione degli interventi è di 18 mesi dalla data di presa in consegna. Il RUP M.Varrucciu
  • Pubblicato il 15/12/2021
    R: richiesta proroga - procedura aperta cig 89538452A4 - DOMANDA: In riferimento alla procedura in oggetto, vista la complessità e la mole della documentazione di gara, la numerosità dei siti oggetto di intervento e la necessità di procedere con sopralluoghi dettagliati, l'avvicinarsi delle festività natalizie con la conseguente perdita di giornate lavorative disponibili la volontà di predisporre un progetto di qualità che possa soddisfare appieno le esigenze delle Amministrazioni coinvolte. Nell'interesse pubblico, al fine di poter predisporre un progetto di alta qualità e allo scopo di favorire la massima partecipazione di mercato, si chiede a codesta spettabile Stazione Appaltante di voler prorogare il termine per la consegna delle offerte di 60 giorni. -RISPOSTA: Si comunica che per le motivazioni su esposte si concedono 60 giorni di proroga rispetto al termine iniziale di presentazione delle offerte, pertanto è in fase di approvazione la proroga dei termini di scadenza del bando. Il RUP M.Varrucciu
  • Pubblicato il 09/12/2021
    R: richiesta chiarimenti - DOMANDA 1: In riferimento ai REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E SERVIZI TECNICI di cui al punto 10.6 del disciplinare di gara e nello specifico: capacità tecnica: avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori appartenenti ad una delle classi e categorie dei lavori di seguito indicate, per un importo globale pari almeno ad Euro 3.207.470,19, si chiede di confermare che sia sufficiente aver espletato servizi di ingegneria e di architettura appartenenti AD UNA SOLA delle classi e categorie dei lavori di cui alla tabella indicata a pagina 21 del disciplinare, per un importo globale pari almeno ad Euro 3.207.470,19. -RISPOSTA: Non si conferma. E' necessario aver espletato servizi di ingegneria e di architettura appartenenti a tutte e tre le classi e categorie dei lavori di cui alla tabella indicata a pagina 21, con almeno i relativi importi minimi. Per il solo fatto che si indica un importo minimo da soddisfare per ciascuna classe, si intende che i servizi espletati debbano estendersi su tutte e tre le classi per dimostrare di aver maturato l'esperienza richiesta dal bando. Pertanto, ravvisato che la formulazione del Disciplinare contiene, per mero errore materiale, un refuso nel testo, si chiarisce che il punto 10.6 va inteso nel seguente modo: "capacità tecnica: avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e di architettura di cui allart. 3, lett. vvvv) del Codice espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori di seguito indicate, per un importo globale pari almeno ad Euro 3.207.470,19". -DOMANDA 2: con riferimento al requisito di progettazione di cui al punto 10 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che, ai fini del soddisfacimento dello stesso, sia possibile utilizzare servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori afferenti alla categoria IA.04 in luogo della categoria IA.03 atteso che la categoria IA.04 presenta un grado di complessità superiore ai sensi del D.M. 17/06/16 e che trattasi della medesima destinazione funzionale. -RISPOSTA: Si conferma che ai fini del soddisfacimento del requisito di progettazione di cui all'art. 10.6 Capacità tecnica del disciplinare di gara sia possibile utilizzare servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori afferenti alla categoria IA.04 in luogo della categoria IA.03 atteso che la categoria IA.04 presenta un grado di complessità superiore ai sensi del D.M. 17/06/16. Il RUP M.Varrucciu
  • Pubblicato il 02/12/2021
    R: EGE e soggetto certificato CMVP dipendenti dell'impresa - DOMANDA: la Scrivente impresa (società Esco) intende indicare un progettista esterno al fine di coprire tutti i requisiti richiesti a pag 19 del Disciplinare. Essendo la scrivente in possesso all'interno del proprio staff di dipendenti qualificati EGE e certificati CMVP, siamo a chiedere se relativamente al punto 10.4 (pag. 20 del disciplinare) sia possibile coprire la figura dell'EGE e del soggetto certificato CMPV con dipendenti dell'impresa Esco mentre le altre figure richieste (n. 1 progettista con laurea in architettura; n.1 progettista termotecnico e n.1 coordinatore in fase di progettazione) saranno ricoperte dal professionista esterno indicato. In caso affermativo siamo a chiedere se nella compilazione del modello ALLEGATO 3.1 FACSIMILE DICHIARAZIONE PROGETTISTI, il progettista indicato, in prossimità della richiesta del requisito EGE e del soggetto in possesso della certificazione CMPV, potrà scrivere requisito coperto dall'impresa concorrente. -RISPOSTA: Si conferma che le figure richiamate al punto 10.4 del Disciplinare di gara, in possesso della certificazione CMVP e della certificazione E.G.E., anche se possedute dal concorrente devono essere componenti inseriti nel team (interno o esterno al concorrente) che realizza la progettazione e, pertanto, essere riportati all'interno del modello ALLEGATO 3.1 FACSIMILE DICHIARAZIONE PROGETTISTI. Il RUP M.Varrucciu
  • Pubblicato il 29/11/2021
    R: DIAGNOSI ENERGETICHE E RELATIVI ALLEGATI - DOMANDA: si fa presente che non si riesce a scaricare la cartella riferita alle diagnosi energetiche. RISPOSTA: per scaricare la documentazione è necessario copiare il link ed incollarlo nella barra degli indirizzi del browser.

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