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Dettaglio procedura

Questa funzionalità permette di visualizzare i dati della procedura selezionata, compresi i documenti relativi al bando, ovvero ai documenti che sono richiesti ai concorrenti. Premendo il pulsante "Lotti" si accede alle informazioni di dettaglio dei lotti facenti parte della procedura.
CONTENUTO AGGIORNATO AL 27/07/2023

Sezione Stazione appaltante

Comune di Genova
Varrucciu Massimiliano

Sezione Dati generali

PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UNA ENERGY SERVICES COMPANY (ESCO), CUI AFFIDARE UNA CONCESSIONE DI SERVIZI MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI PRESTAZIONE ENERGETICA, RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ENERGETICA, IN REGIME DI PRESTAZIONE ENERGETICA GARANTITA DI EDIFICI PUBBLICI SITI NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA. - CIG : 93976756BD - CUP : B31J18000210001
Servizi
Procedura aperta
Offerta economicamente più vantaggiosa
1.100.000,00 €
1.100.000,00 €
11/10/2022
28/02/2023 entro le 12:00

Sottosezione Scadenze precedenti alla rettifica

Data scadenza Ora scadenza Data e ora operazione rettifica
09/02/2023 12:00 30/01/2023 10:55:39
09/12/2022 12:00 05/12/2022 12:58:55
18/02/2023
22/02/2023
G01098
Conclusa - Aggiudicata

Sezione Documentazione richiesta ai concorrenti

Busta tecnica
  • RELAZIONE TECNICA

Sezione Comunicazioni della stazione appaltante

  • Pubblicato il 28/02/2023
    AVVISO DI RINVIO PRIMA SEDUTA PUBBLICA 6/03/2023 ore 11:00 - Con la presente si comunica che la I seduta, originariamente fissata per il giorno 1/03/2023, ore 10:00, viene differita al giorno 6/03/2023, ore 11:00, per sopravvenute esigenze del RUP.
  • Pubblicato il 28/02/2023
    AVVISO PRIMA SEDUTA PUBBLICA 1/03/2023 ORE 10:00 - Si informa chi intendesse partecipare che la seduta si svolgerà in videoconferenza tramite l'applicazione TeamLink: https://m.teamlink.co/2429437646 o in alternativa, in presenza, muniti di mascherina e mantenendo il distanziamento di sicurezza. A fini organizzativi si richiede di comunicare entro le ore 9.00 di mercoledì 1 p.v., tramite il Portale ovvero via pec all'indirizzo acquisticomge@postecert.it, nominativi e numeri telefonici delle persone che assisteranno alla seduta, allegando altresì i relativi documenti di identità e le eventuali deleghe.
  • Pubblicato il 27/01/2023
    PREAVVISO DI PROROGA TERMINI - Si comunica che con determinazione dirigenziale della DIREZIONE AMBIENTE - SETTORE POLITICHE ENERGETICHE 2023-151.5.0.-4, pubblicata nella sezione Atti e Documenti, è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 28/02/2023. L'avviso di proroga è in corso di pubblicazione.
  • Pubblicato il 26/01/2023
    AVVISO DI RETTIFICA - Si informa che con Determinazione Dirigenziale 2023-151.5.0-2, pubblicata nella sezione Atti e Documenti, è stata approvata una rettifica all'ALLEGATO C_BASELINE ENERGETICA E MONETARIA con conseguente rettifica del valore stimato della Concessione, il cui importo varia da Euro 2.411.457,60 ad Euro 2.545.930,22. La Baseline Energetica rettificata è pubblicata nella Documentazione di gara.
  • Pubblicato il 26/01/2023
    R: Richiesto sollecito risposta a chiarimenti - Si veda documentazione allegata.
  • Pubblicato il 01/12/2022
    PRE-AVVISO DI PROROGA TERMINI - Si comunica che con determinazione dirigenziale della DIREZIONE AMBIENTE - SETTORE POLITICHE ENERGETICHE 2022-151.5.0.-35, pubblicata nella sezione Atti e Documenti, è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 9/02/2023. L'avviso di proroga è in corso di pubblicazione.
  • Pubblicato il 01/12/2022
    R: Quesito - DOMANDA: Premesso che l'art 4.3 del Disciplinare di Gara prevede che l'Operatore Economico debba indicare nel PEF gli importi provenienti da sistemi incentivanti, è stato esplicitato nei chiarimenti che il Conto Termico costituisce prezzo; si ritiene pertanto che su tale voce di contributo non debba sussistere aleatorietà se non eventuale riduzione per effetto di errata gestione da parte del Concessionario. Le motivazioni che in fase esecutiva possono portare al mancato o parziale ottenimento del Conto Termico possono essere molteplici e alcune non dipendono dalle azioni del Concessionario (es. variazioni normative, azioni amministrative degli Enti relative agli immobili oggetto di intervento). L'art 21.2 dello schema di contratto di concessione prevede una serie di eventi non riconducibili al Concessionario a seguito dei quali può essere previsto il riequilibrio del PEF (tra cui Forza Maggiore, Entrata in vigore di norme legislative). Si chiede: 1.di confermare che, in caso di mancato ottenimento, anche parziale, dell'incentivo da conto termico per cause non imputabili al concessionario, si addiverrà al riequilibrio del PEF in quanto lo stesso incentivo è assimilato alla quota di contributo pubblico o prezzo; 2. di confermare se l'art 21.3 dello Schema di Contratto di Concessione sia da interpretare come segue: La revisione del PEF dovrà essere attuata mediante opportune misure di riequilibrio. Resta inteso che il mancato ottenimento o l'ottenimento in misura minore degli incentivi economici per l'efficientamento richiesti dal Concessionario non sarà motivo di revisione del PEF, qualora tale ottenimento in misura minore sia causato da un evento o un'azione riconducibile al Concessionario. - RISPOSTA: Si specifica che l'art 4.3 del Disciplinare di Gara prevede che l'Operatore Economico ABBIA FACOLTA (non debba) di indicare nel PEF gli importi provenienti da sistemi incentivanti, facoltà che comporta, in capo al Concessionario, l'assunzione del rischio operativo legato all'ottenimento di detti incentivi. Per quanto attiene la presunzione circa l'assenza di aleatorietà sulla voce di contributo relativa al Conto termico, così come ipotizzato nel quesito, si specifica che l'impossibilità di determinare sin d'ora la quota di incentivo che il GSE erogherà a fronte degli interventi previsti dal contratto non permette di qualificare la voce dell'incentivo, laddove inserita nel PEF, quale priva dell'elemento aleatorio. Con riferimento ai quesiti 1) e 2) NON SI CONFERMA. In generale, i parametri del pef non sono modificabili per circostanze che rientrano nel rischio operativo in capo al Concessionario. Pertanto, l'art. 21, co. 3 dello Schema di Contratto di Concessione non è da interpretare in maniera restrittiva come proposto al quesito 2). Il RUP: Ing. M. VARRUCCIU
  • Pubblicato il 01/12/2022
    R: Quesito - DOMANDA: Si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire, in merito all'allegato E scheda interventi, dove tale documento debba essere presentato all'interno dell'offerta e se tale documento rappresenti la scheda di sintesi degli interventi definita al paragrafo 12.2.3 del disciplinare di gara, o se debbano essere prodotti due documenti distinti. Si chiede inoltre se, al fine di fornire un quadro quanto più completo e dettagliato, sia possibile integrare il documento con ulteriori righe che rappresentino ulteriori interventi di efficientamento proposti dal Concorrente. - RISPOSTA: Si conferma. L'allegato E_Scheda Interventi deve essere presentato all'interno della BUSTA B OFFERTA TECNICA, come scheda di sintesi di cui ai Fascicoli 3 - Relazione tecnico/descrittiva per ciascun edificio oggetto di offerta. Nel rispetto delle indicazioni di cui al menzionato paragrafo 12.2.3 (1 pagina per ciascun edificio in formato A4) è possibile integrare il documento con ulteriori righe che rappresentino ulteriori interventi di efficientamento proposti dal Concorrente. Il RUP: Ing. M. VARRUCCIU
  • Pubblicato il 29/11/2022
    R: Richiesta chiarimenti 7 - DOMANDA: Premesso che l'articolo del disciplinare di gara prevede la possibilità di eseguire alcuni sopralluoghi presso gli immobili oggetto della gara. Premesso che la scrivente in data 21 novembre u.s. ha inviato a mezzo pec richieste di sopralluogo alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Ronco Scrivia e al Comune di Bogliasco mettendo in indirizzo anche codesta Stazione Appaltante. Ad oggi i due suddetti comuni hanno fornito i riferimenti telefonici per concordare per le vie brevi le date di sopralluogo, mentre la Città Metropolitana non ha fornito indicazioni utili a riguardo. Considerata l'importanza che gli immobili della Città Metropolitana rivestono nell'ambito dell'intera gara e considerata l'imminente scadenza si chiede cortesemente a codesta Stazione Appaltante di: (i)Sollecitare la Città Metropolitana affinché individui un referente e consenta una pianificazione dei sopralluoghi; (ii)Conceda un adeguato periodo di proroga che consenta di effettuare i sopralluoghi e recepire l'esito di tali sopralluoghi nell'offerta di gara. - RISPOSTA: Si comunica che la Stazione Appaltante ha provveduto ad informare Città Metropolitana, che provvederà quanto prima ad inviare i necessari riferimenti. In merito alla richiesta di proroga, considerata la necessità di concedere un ulteriore periodo di tempo per l'espletamento dei sopralluoghi e preso atto di richieste similari pervenute da parte di altri Operatori Economici, in ragione della complessità della procedura di gara, si comunica che sarà disposta una proroga dei termini per la presentazione delle offerte, la cui durata verrà specificata nel provvedimento del RUP in fase di approvazione. IL RUP: Ing. Massimiliano Varrucciu
  • Pubblicato il 25/11/2022
    R: Richiesta chiarimento - DOMANDA: Si chiede conferma che nei Piani economici finanziari di ogni singolo Ente, i contributi economici legati al DM 16.02.2016 (cd Conto Termico) debbano essere inferiori alla soglia del 49% indicata nell'art. 165 c. 2 del D.Lgs. 50-2016 che recita: "L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, co. 1, lett fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente co. I. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al (quarantanove) per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari". - RISPOSTA: si conferma che nei Piani economici finanziari di ogni singolo Ente i contributi economici di cui al DM 16.02.2016 concorrono, ove inseriti, alla quantificazione del limite del 49% indicato nell'art. 165 c. 2 del D.Lgs. 50-2016. - Il RUP: Ing. Massimiliano VARRUCCIU
  • Pubblicato il 25/11/2022
    R: Richiesta chiarimenti 6 - DOMANDA: La scrivente società nel Piano Economico Finanziario del progetto proposto intende individuare, tra le fonti di finanziamento, i contributi legati al Conto Termico, che possono essere messi a disposizione della Esco che riqualifica edifici pubblici. I contributi considerati potrebbero essere, nelle simulazioni attualmente in corso, superiori alla soglia del 49%, rispetto agli investimenti, soglia indicata nell'art. 165 c. 2 del D.Lgs. 50- 2016. (i) Si chiede se tali contributi rientrano nel calcolo del 49% oppure, trattandosi di un contributo proveniente da terzo soggetto e non incorporabile al prezzo che il singolo Concedente riconoscerà all'Operatore Economico, può non annoverarsi nella percentuale limite indicata all'art. 165 c.2. (ii) Qualora il Conto Termico debba essere conteggiato nel calcolo del prezzo e qualora il valore stimato per il Conto Termico ottenibile dovesse superare il 49% dell'investimento, premesso che la riduzione dell'importo richiesto per il Conto Termico al di sotto di quello effettivamente ottenibile in virtù degli interventi individuati e in applicazione delle regole applicative, avrà come conseguenza la riduzione della quantità e dell'ammontare degli interventi che l'Operatore Economico può eseguire e ciò a discapito del Ente Pubblico, si chiede come debba comportarsi l'OE sia in fase di redazione del PEF sia in fase di esecuzione del contratto. (iii) Infine, premesso che la riduzione degli incentivi andrebbe a svantaggio sia della parte Pubblica sia di quella Privata e che tale riduzione potrebbe portare alla insostenibilità finanziaria dell'intera iniziativa, si chiede quindi se - in tale ipotesi e fermo restando l'onere in capo Operatore Economico di predisporre la documentazione propedeutica allo scopo potrà essere il Concedente a presentare domanda di incentivo al GSE, riconoscendolo poi all'OE nel rispetto e nei limiti previsti dal Dlgs 50/2016. -RISPOSTA: (i) Si conferma. I contributi del DM 16.02.2016 (cosiddetto Conto Termico) concorrono al limite del 49% previsto all'art. 165 c.2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , in quanto rappresentano un meccanismo di finanziamento a carico della Pubblica Amministrazione. Si specifica inoltre che la predetta soglia del 49% va calcolata sull'investimento da PEF per ciascun singolo contratto, poiché la ESCo fa la richiesta di Conto Termico per ciascun contratto di concessione (ovvero per singolo Ente concedente). A tal proposito, si rammenta che il dato relativo al contributo del Conto Termico andrà specificatamente riportato anche sui PEF disaggregati. (ii) Sia in fase di redazione del PEF sia in fase di esecuzione del contratto l'Operatore Economico dovrà assicurarsi che il valore dei contributi pubblici percepiti non superi il limite indicato dal citato art. 165 c. 2. Si precisa che l'art. 4.3 del Disciplinare di gara, laddove afferma che Resta inteso che ulteriori ed eventuali incentivi pertinenti gli Edifici ovvero interventi sugli Edifici ottenuti nel corso di durata del Contratto di Concessione, resteranno di esclusiva competenza dell'Ente Concedente [] trova applicazione anche nel caso in cui l'erogazione di incentivi legati alle attività di cui al Contratto di Concessione (quali quelli erogati dal GSE) dovessero eccedere la soglia stabilita dall'art. 165 c.2 del D.Lgs 50/2016, con conseguente obbligo per l'OE di cessione all'Ente concedente dell'eventuale eccedenza dell'incentivo erogato. (iii) Come indicato all'art 4.3 del Disciplinare di gara, la possibilità di poter accedere ad ulteriori sistemi incentivanti (trai quali rientra l'incentivo erogato dal GSE) è data unicamente all'aggiudicatario, fermo restando i limiti previsti dall'art 165, co. 2, del Dlgs 50/2016 e s.m.i.. A tal proposito, si rileva che ai fini della sostenibilità economica del PEF della ESCo poco incide la modalità prescelta per l'accesso ai contributi, in quanto all'Operatore Economico potrà in ogni caso essere trasferito un contributo pubblico pari al massimo al 49% dell'Investimento da questo sostenuto. Il RUP: Ing. Massimiliano VARRUCCIU
  • Pubblicato il 25/11/2022
    R: Richiesta chiarimenti 5 - DOMANDA: Nello Schema di Contratto di Concessione si fa riferimento più volte all'Allegato II. Poiché tale documento non risulta disponibile tra quelli messi a disposizione si chiede di chiarire il significato di tali riferimenti. - RISPOSTA: Come indicato all'articolo 1.3 dello Schema di Contratto di Concessione (pag. 4), l'Allegato II si riferisce al documento Determinazione Risparmi e Canone, fornito tra la documentazione di gara come allegato D al Disciplinare di gara. Il RUP: Ing. Massimiliano VARRUCCIU
  • Pubblicato il 21/11/2022
    R: Richiesta chiarimenti 4 - DOMANDA: all'articolo 3.4 dello Schema di Contratto di Concessione si scrive che "successivamente alla conclusione e collaudo degli Interventi [...] il Concedente corrisponderà al Concessionario la componente del Canone relativa alle manutenzioni, e una quota della componente del Canone per l'efficientamento energetico pari al 70% del valore di tale componente". Si chiede di confermare che: a) Il Canone relativo alle manutenzioni verrà corrisposto a partire dalla data di presa in consegna degli impianti e continuerà ad essere corrisposto anche dopo il collaudo degli Interventi; b) Il valore del 70% da applicare al Canone per l'efficientamento varrà solo per il periodo che intercorre tra il collaudo degli Interventi e la data del primo Conguaglio. In occasione di tale Conguaglio sarà calcolato il Canone per l'efficientamento come previsto dall'Allegato D. - RISPOSTA: a) si conferma che il Canone relativo alle manutenzioni verrà corrisposto a partire dalla data di presa in consegna degli impianti e continuerà ad essere corrisposto anche dopo il collaudo degli Interventi; b) Si conferma IN PARTE. Ovvero: il valore del 70% da applicare al Canone per l'efficientamento varrà per il periodo che intercorre tra il collaudo degli Interventi e la data del primo Conguaglio e, in occasione di tale Conguaglio, sarà calcolato il Canone per l'efficientamento come previsto dall'Allegato D. Tuttavia questo meccanismo di conguaglio NON varrà SOLO per il periodo che intercorre tra il collaudo degli Interventi e la data del primo Conguaglio ma per ciascuno degli anni della concessione. Ai sensi del citato comma si legge: "....... il Concedente corrisponderà al Concessionario la componente del Canone relativa alle manutenzioni, e una quota della componente del Canone per l'efficientamento energetico pari al 70% del valore di tale componente" e al successivo comma 6 si legge: "Con cadenza annuale, a decorrere dalla data di collaudo degli Interventi, la Commissione di Verifica di cui all'articolo 13 assevera il Risparmio Energetico Conseguito negli Edifici e stabilisce, in ragione di un eventuale scostamento dall'obiettivo di Risparmio Energetico Garantito, nonché dell'applicazione di eventuali penali, l'ammontare del conguaglio del Canone relativo all'anno precedente da corrispondere al Concessionario". IL RUP: Ing Massimiliano Varrucciu
  • Pubblicato il 21/11/2022
    R: Richiesta chiarimenti 3 - DOMANDA: Con riferimento alla documentazione di gara Disciplinare di gara, Art. 4.4 si legge "A pena di esclusione, il risparmio energetico garantito minimo complessivo deve essere superiore al 20% rispetto ai consumi energetici attuali" mentre all'Art 12.2 punto 1) e 3) si legge "Si ricorda che il risparmio energetico garantito minimo complessivo deve essere superiore al 25% rispetto ai consumi energetici attuali". Si chiede conferma che la frase corretta è la seguente "il risparmio energetico garantito minimo complessivo deve essere superiore al 20% rispetto ai consumi energetici attuali". - RISPOSTA: Il riferimento alla percentuale del 25% presente all'Art 12.2 punto 1) e 3) è un refuso. Si conferma che il risparmio energetico garantito minimo complessivo deve essere superiore al 20% rispetto ai consumi energetici attuali. IL RUP: Ing. Massimiliano Varrucciu
  • Pubblicato il 21/11/2022
    R: Richiesta chiarimenti 2 - DOMANDA: posto che il carattere del corpo testo utilizzato all'interno delle relazioni in formato A3 sarà in carattere corpo 12 come descritto nel paragrafo 12.2 BUSTA B OFFERTA TECNICA del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire se tale vincolo dovrà essere rispettato anche nel testo di immagini, tabelle e didascalie oppure se potrà essere utilizzato un carattere minore, mantenendo comunque la leggibilità del documento. - RISPOSTA: Nel testo di immagini, tabelle e didascalie potrà essere utilizzato un carattere minore, mantenendo comunque la leggibilità del documento. IL RUP: Ing. Massimiliano Varrucciu
  • Pubblicato il 21/11/2022
    R: Richiesta chiarimento 1 - DOMANDA: si richiede posto che il carattere del corpo testo utilizzato all'interno delle relazioni in formato A4 sarà in carattere corpo 12 come descritto nel paragrafo 12.2 BUSTA B OFFERTA TECNICA del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire se tale vincolo dovrà essere rispettato anche nel testo di immagini, tabelle e didascalie oppure se potrà essere utilizzato un carattere minore, mantenendo comunque la leggibilità del documento. - RISPOSTA: Nel testo di immagini, tabelle e didascalie potrà essere utilizzato un carattere minore, mantenendo comunque la leggibilità del documento. IL RUP: Ing Massimiliano Varrucciu

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